Art. 2.

      1. Gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono destinati anche alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, fino al raggiungimento di una spesa massima di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.